Fatto con l'IA: cosa dichiarare tra Italia e Regno Unito
Era un martedì sera di ottobre del 2025. Pioveva a dirotto su Caserta, quella pioggia pesante che fa saltare i tombini vicino alla Reggia e ti toglie ogni voglia di uscire dallo studio. Erano le 22. Nella stanza ristagnava l'odore del caffè bruciato, mescolato al calore umido dei radiatori e alla luce fredda del monitor calibrato.
Stavo chiudendo l'esecutivo di una campagna social per un cliente storico: 1.849 euro di budget media. Non una cifra da multinazionale. La cifra di chi non può permettersi di sbagliare.
Avevo scaricato un'immagine da una libreria di stock a pagamento. Nessuna indicazione "generata con IA". Nessun tag. L'ho lavorata: curve per l'incarnato, contrasti bilanciati, layout sistemato. Poi ho programmato il post.
Il giorno dopo, alle tre del pomeriggio, squilla il telefono. È il cliente. Dieci secondi di silenzio imbarazzato, prima che parli.
«Umberto, ma... la modella in secondo piano.»
Apro il post, online dalla sera prima. Ingrandisco. Ingrandisco ancora. La mano appoggiata al bancone ha sei dita. La scala sullo sfondo, ammorbidita da un bokeh troppo perfetto, finisce nel nulla e si fonde con un lampadario. Con ogni probabilità era un'immagine generata con l'intelligenza artificiale (IA), caricata da un contributor e passata dai controlli della piattaforma senza che nessuno la segnalasse.

Il post è sparito in un minuto. Ho rifatto tutto da capo, bruciando margine e un po' di credibilità.
Prima di andare avanti ti devo una dichiarazione. L'immagine che vedi in alto, quella con me, occhiali neri squadrati e barba grigia, non è una fotografia. È generata con l'IA a partire da una mia fotografia, con il mio consenso. Lo scrivo qui, in apertura, perché un articolo su cosa dichiarare non può cominciare con un'immagine che finge di essere altro.
All'epoca nessuna legge europea mi chiedeva di dire niente. Il prezzo l'ho pagato lo stesso: in fiducia, in tempo, in margine. Ecco la mia tesi, e non la ammorbidisco: dichiarare l'IA non è una confessione. È un'assicurazione che costa quattro parole.
Dal 2 agosto di quest'anno, poi, non è più solo una questione di buon senso. L'Europa ha una norma. Il Regno Unito no, e ha un'autorità che guarda il risultato, non lo strumento. Lavoro tra la Campania e Londra, e vedo ogni giorno quanto sono diverse le due paure e quanto è identica la domanda: stai dicendo a chi guarda cosa sta guardando davvero?
Una premessa onesta. Non sono un avvocato. Leggo le fonti primarie e ti dico dove le trovi; dove ho solo la sintesi di uno studio legale, lo scrivo. Se hai un caso serio, chiama un legale. Io ti dico come lavoro, non cosa ti conviene firmare.
📦 In breve
- Dal 2 agosto 2026 gli obblighi di trasparenza dell'articolo 50 dell'AI Act sono applicabili. Le scadenze di dicembre 2026 e febbraio 2027 riguardano solo i fornitori dei sistemi.
- Il C2PA, il tag di provenienza dentro il file, non basta: l'etichetta visibile è un dovere di chi pubblica.
- Il test del deepfake è oggettivo. L'intenzione di ingannare non conta.
- L'etichetta non cura una pubblicità ingannevole. Sono due piani diversi.
- Una policy scritta è una ricevuta: fa vedere come lavori.
Cosa è cambiato il 2 agosto
Il 2 agosto 2026 sono diventati applicabili gli obblighi di trasparenza dell'articolo 50 dell'AI Act, il regolamento europeo sull'intelligenza artificiale. Quattro doveri, divisi tra chi costruisce i sistemi, i fornitori, e chi li usa, i deployer. Sulla parola deployer torno tra poco.
| Comma | Chi lo deve rispettare | Cosa chiede |
|---|---|---|
| 50(1) | Fornitore | Chi interagisce con un sistema di IA (chatbot, assistenti) deve essere informato, salvo che sia ovvio |
| 50(2) | Fornitore | Gli output generativi (audio, immagini, video, testo) vanno marcati in un formato leggibile da una macchina |
| 50(3) | Deployer | Chi è esposto a riconoscimento delle emozioni o categorizzazione biometrica va informato |
| 50(4) | Deployer | I deepfake (immagini, audio, video) e certi testi di interesse pubblico vanno dichiarati |
Le date si leggono male, quindi le metto in fila. Gli obblighi sono applicabili dal 2 agosto 2026. Per i sistemi generativi già sul mercato prima di quel giorno, la marcatura tecnica del fornitore ha una proroga fino al 2 dicembre 2026. Secondo la nota dello studio legale Paul Weiss sulle linee guida finali, l'interoperabilità dei rilevatori di watermark slitta al 2 febbraio 2027. I contenuti generati prima del 2 agosto non vanno etichettati retroattivamente. Quindi la campagna di luglio non ti viene a cercare.
Ma attenzione: quelle proroghe riguardano i fornitori. Non te. Gli obblighi di chi usa gli strumenti sono già in vigore.
A gennaio, nell'articolo su AI generativa e Marketing, scrivevo che chi iniziava a essere trasparente avrebbe avuto un vantaggio quando sarebbe diventato obbligatorio. Ora lo è.
Deployer: chi sei tu
La parola suona come un termine da film di fantascienza anni Ottanta. Nella realtà sei tu. Per la Commissione europea è deployer chi usa un sistema di IA sotto la propria autorità per un'attività professionale: l'uso personale è escluso. Il freelance che lavora dal tavolo della cucina a Portici, l'agenzia di provincia, lo studio strutturato di Milano. Un'azienda resta deployer anche quando a premere il tasto è un collaboratore esterno.
Il fornitore è l'altro lato: chi sviluppa il sistema e lo mette sul mercato, anche da fuori dall'Unione, se il risultato viene usato in Europa.
Le sanzioni arrivano fino a 15 milioni di euro o al 3% del fatturato mondiale, con una proporzionalità prevista per le piccole e medie imprese. A far rispettare le regole sono soprattutto le autorità nazionali di vigilanza. Non te lo dico per spaventarti. Non ho trovato nessuna sanzione italiana già applicata a un'agenzia per una mancata etichetta: il quadro è nuovo, e questo articolo lo leggo sulle fonti, non sulle sentenze.
Le quattro etichette che non vanno confuse
Quando parlo con colleghi, a Napoli come a Manchester, torna sempre lo stesso cortocircuito: chiamiamo "etichetta" quattro cose diverse.
| Etichetta | Chi la mette | Dove vive | Riferimento |
|---|---|---|---|
| Marcatura del fornitore (C2PA e simili) | Il fornitore del sistema | Nei metadati o in un watermark, leggibile dalle macchine | Art. 50(2) |
| Etichetta visibile | Tu, il deployer | Sull'immagine o nella didascalia, leggibile dalle persone | Art. 50(4) |
| Etichetta ADV (advertising: dice che qualcuno ha pagato) | Chi promuove | Nella caption | Regole sugli influencer, vedi la guida AGCOM per gli influencer |
| Avviso del chatbot | Il fornitore del sistema | All'inizio della conversazione | Art. 50(1) |
Il C2PA (Coalition for Content Provenance and Authenticity) è uno standard che registra dentro il file come è stato creato. Nell'articolo su come l'AI ha riscritto lo stock fotografico spiego perché lo conservo su ogni immagine. Lo conservo ancora. Ma è la prova tecnica per i software, non la dichiarazione per chi guarda.
Nella mia esperienza, affidarsi solo al C2PA è un suicidio tattico. La FAQ della Commissione è esplicita: il deployer non può limitarsi a contare sulla marcatura incorporata dal fornitore, perché l'etichetta deve essere comprensibile senza strumenti tecnici. Chi scrolla il feed mentre aspetta la Cumana a Montesanto non apre l'ispettore dei metadati. Guarda l'immagine un attimo e passa oltre.
L'etichetta ADV, poi, risponde a un'altra domanda. Dice chi paga. Non dice chi ha fatto cosa. Un contenuto può avere l'una, l'altra, tutte e due, o nessuna.
Il test del deepfake
Il cuore tecnico dell'articolo 50 è qui. Per l'AI Act un deepfake è un'immagine, un audio o un video generato o modificato dall'IA che somiglia a persone, oggetti, luoghi, entità o eventi esistenti e che apparirebbe falsamente autentico a chi lo vede.
I criteri sono tre, e valgono insieme:
- Somiglianza. Il contenuto assomiglia molto a ciò che simula.
- Esistenza. Il soggetto esiste, o potrebbe plausibilmente esistere o essere esistito.
- Falsa apparenza di autenticità. Chi guarda potrebbe credere che sia vero.
Il terzo criterio si valuta guardando il livello di somiglianza, il messaggio, il contesto in cui il contenuto circola e le aspettative del pubblico. Un drago che vende scarpe non è un deepfake. Una modella che non è mai esistita, ma potrebbe esistere, sì.
E qui c'è il punto che i furbi del marketing non hanno ancora digerito. Secondo la nota di Paul Weiss sulle linee guida finali, il test è oggettivo: non serve l'intento di ingannare, e il fotorealismo non è decisivo. Basta che il soggetto sia plausibilmente reale. Puoi aver generato un'immagine senza alcuna cattiveria, per seguire un trend, ma resta quello che è.
Esiste un'eccezione per le opere evidentemente artistiche, creative, satiriche o di fantasia. Non è un'uscita di sicurezza: anche lì resta l'obbligo di dichiarare l'esistenza del contenuto generato, in modo che non ostacoli la fruizione. E se una pubblicità rientri in quella categoria è un punto da valutare caso per caso, non una certezza. Io non ci scommetterei un cliente.
Come si etichetta
L'etichetta non è un gioco a nascondino. La Commissione chiede che sia chiara e distinguibile, comprensibile senza strumenti tecnici e presente al più tardi alla prima esposizione. Il Codice di condotta volontario aggiunge: riconoscibile senza interazione dell'utente, visibile abbastanza a lungo, incorporata nel contenuto dove possibile. Sempre secondo Paul Weiss, la Commissione ha finalizzato tre icone UE, per il contenuto interamente generato, per quello modificato e una icona base con un secondo livello interattivo. Controlla la versione aggiornata sul sito della Commissione prima di usarle.
In Italia l'unica formula ufficiale che ho trovato è quella della circolare del 16 luglio 2026 sugli spot istituzionali: "Realizzato con contributo IA", per almeno sette secondi dall'inizio dello spot. Non vale per i tuoi clienti. Ma quattro parole non rovinano nessun layout. Metterle nell'angolo in basso o come prima riga della didascalia non è un problema di art direction. È un problema di ego.

Il mio fallimento, letto con la norma
Torno a quella sera di ottobre. Se fosse successo oggi, chi sarebbe stato il deployer di quell'immagine?
L'articolo 50(4) parla di chi genera o manipola contenuti con un sistema di IA. Io avevo lavorato l'immagine con strumenti classici: curve, colore, contrasti. Non so dirti con certezza se, in quel caso, sarei stato il deployer di quel deepfake. È un punto che non riesco a chiudere da solo, e preferisco dirtelo piuttosto che dare una risposta comoda.
So una cosa. La mia firma era sotto quel post, e a pagare è stato il cliente. Senza un segno di provenienza non avevo visto gli errori. Se l'avessi trattata fin dall'inizio come un'immagine generata, con lo zoom e il sospetto che si riserva a un'immagine generata, la mano a sei dita l'avrei vista io, alle 22 di quel martedì.
Da lì nasce la regola che applico: se non conosci l'origine di un'immagine, trattala come generata e verificala a mano.
Le mie copertine
Qui devo essere preciso, perché è facile sbagliare. La copertina di questo articolo è generata a partire da una mia fotografia, con il mio consenso. Lo dichiaro nell'incipit e nella mia policy. Le immagini dentro l'articolo portano una barra con la dichiarazione, sotto l'immagine. La copertina no, e nemmeno la sua miniatura nell'indice del blog o l'anteprima sui social: chi vede solo quelle non legge nessuna dichiarazione.
Potrei sostenere che non cambia nulla per chi legge se sono io, vero o generato, e che non c'è nessuna intenzione di ingannare. Non lo sostengo, perché il test è oggettivo e perché l'intenzione, come hai visto, non conta. Sto verificando cosa chiede esattamente la norma per le copertine e come aggiungere la dichiarazione senza rubare spazio alle introduzioni. Nel frattempo te lo scrivo. Preferisco una trasparenza ancora in costruzione a una perfezione finta.
Il testo: quando devi dichiararlo
L'obbligo per i testi è più stretto di quanto si pensi. Scatta quando un testo generato o manipolato dall'IA è pubblicato per informare il pubblico su questioni di interesse pubblico. La Commissione intende l'interesse pubblico in senso ampio: politica, sanità pubblica, sicurezza dei consumatori, ambiente, sviluppi economici e culturali che possono essere oggetto di dibattito. Secondo la sintesi di Paul Weiss restano fuori la narrativa, le descrizioni di prodotto e una risposta di chatbot vista solo da chi l'ha chiesta.
Poi c'è l'eccezione che conta davvero: la revisione umana o il controllo editoriale, con una persona che ne assume la responsabilità. Per la Commissione:
- la revisione è un esame vero del merito, fatto da qualcuno con le competenze per farlo;
- un controllo solo formale, come la correzione ortografica, non basta;
- serve qualcuno che abbia la responsabilità legale ultima della pubblicazione.
Sempre secondo lo studio legale, una modifica sostanziale dell'IA dopo la revisione umana toglie l'esenzione, e il Codice chiede flussi documentati, non solo dichiarati. L'ordine dei passaggi conta quanto i passaggi.
Il mio flusso, quello che descrivo nella policy, è questo: i testi sono miei, riletti con l'aiuto dell'IA per ritmo, chiarezza e coerenza. La decisione finale e la responsabilità sono mie. Come per il ragù della domenica: puoi farti aiutare con il soffritto, ma l'assaggio finale, quello che decide se manca sale, è di chi serve il piatto.
Quello che sto ancora costruendo è la parte documentale: un registro delle revisioni che dimostri chi ha fatto cosa, e in che ordine. Dichiarare il flusso non basta. Va dimostrato.
Chatbot: l'avviso non cancella la responsabilità
Sui chatbot la regola è più lineare. L'obbligo di far sapere a chi scrive che dall'altra parte c'è una macchina è del fornitore del sistema. Va fatto dall'inizio della prima interazione, in modo chiaro. Secondo la nota di Paul Weiss, un avviso sepolto nei termini e condizioni non basta, e l'eccezione per i casi "ovvi" si interpreta in modo restrittivo.
Ma sapere che dall'altra parte c'è una macchina non rende vero quello che dice. Lo ha stabilito, in un'altra giurisdizione, il caso Air Canada. Nel febbraio 2024 un tribunale della Columbia Britannica, in Moffatt contro Air Canada, ha ritenuto la compagnia responsabile di un'informazione sbagliata data dal suo chatbot a un cliente in lutto. La difesa della compagnia, per cui il chatbot sarebbe stato un'entità separata, è stata respinta: il chatbot è parte del sito, e la compagnia risponde di tutto ciò che il sito dice. È un caso canadese, non europeo. La lezione però vale ovunque. Se la tua IA promette uno sconto, lo sconto lo paghi tu.
Italia: la legge, le autorità e un orafo di Caserta
In Italia l'AI Act ha una legge di accompagnamento: la legge 132 del 23 settembre 2025, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 223 del 25 settembre 2025 e in vigore dal 10 ottobre 2025. Designa due autorità nazionali: AgID, l'Agenzia per l'Italia digitale, e ACN, l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, con compiti di promozione, vigilanza e ispezione. Introduce anche l'articolo 612-quater del codice penale, che punisce la diffusione senza consenso di immagini, video o voci falsificati con l'IA, capaci di ingannare e di danneggiare la persona ritratta. Le sintesi che ho letto indicano una pena da uno a cinque anni di reclusione. Il testo ufficiale è nella Gazzetta Ufficiale: leggilo da lì.
C'è poi la circolare del 16 luglio 2026 del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio. Riguarda gli spot istituzionali negli spazi gratuiti della Rai: solo attori e voci umane, l'IA ammessa in grafica, animazione, materiale d'archivio e post-produzione, con la dicitura che ti ho citato. Richiama l'articolo 50 e un principio della legge italiana: i contenuti generati dall'IA devono essere chiaramente identificabili. Non è una norma per la comunicazione commerciale dei tuoi clienti. La prendo come una bussola, non come un obbligo. E ho la notizia dell'agenzia Italpress, non ancora il testo originale della circolare.
Una precisazione. Berto e Bobby sono archetipi: non esistono. Le scene con loro sono casi tipo, costruiti per far vedere un meccanismo.
Immagina Berto, orafo storico di Caserta. Mani segnate da quarant'anni di banco, una diffidenza antica per tutto quello che non si può toccare. Un consulente che si presenta come un guru gli propone di rifare il catalogo social solo con immagini generate, per risparmiare sui set fotografici. Berto accetta. Generano un anello in oro bianco con diamante, perfetto. Lo postano. Nessuna etichetta.
Una cliente entra in negozio con il telefono in mano: vuole proprio quel gioiello. Berto le mostra l'anello vero, che è bellissimo. Ma la rifrazione, il taglio che l'IA aveva inventato, nel mondo fisico non esistono. La cliente si sente presa in giro e se ne va.
Nota una cosa: con l'etichetta, quella cliente se ne sarebbe andata lo stesso. Il gioiello generato non è quello venduto. Il guaio di Berto non è l'etichetta mancante, è la promessa.

In Italia la pratica ingannevole è materia dell'AGCM, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, con un tetto sanzionatorio che il decreto legislativo 26 del 2023 ha portato a 10 milioni di euro. L'ho raccontato nell'articolo sul dark pattern DSA e il design che inganna e nella guida AGCOM per influencer e PMI.
Regno Unito: nessuna legge sull'IA, molte autorità
Prendi un volo da Capodichino, atterra a Manchester e lo scenario cambia. Nel Regno Unito non esiste un equivalente dell'AI Act. Il codice pubblicitario, scritto dal CAP (Committee of Advertising Practice) e applicato dall'ASA (Advertising Standards Authority), vale per tutti i contenuti, a prescindere da come sono stati creati. Non chiede di dichiarare l'IA. Lo riporta anche la stampa britannica: il codice non ha regole specifiche sull'IA e gli inserzionisti non devono dichiarare quando l'hanno usata.
Questo non significa libertà. Nel giugno 2026 l'ASA ha pubblicato linee guida sull'IA e sui deepfake che ribadiscono un principio: le regole esistenti si applicano per intero, comunque sia stata creata la pubblicità. L'ASA non multa direttamente. Lavora con la reputazione e, nei casi gravi, passa il caso alla CMA (Competition and Markets Authority), che può sanzionare fino al 10% del fatturato globale, come racconto nell'articolo sul design che inganna.
Il caso che spiega tutto è WiggyDog. Un annuncio a pagamento su Meta, visto a gennaio 2026, promuoveva un cane robot giocattolo. Le scene mostravano cuccioli che sembravano veri o generati con l'IA, al posto del giocattolo. Con frasi che promettevano un realismo da cane vero. Il 25 marzo 2026 l'ASA ha accolto 22 reclami: l'annuncio violava le regole CAP 3.1 (pubblicità ingannevole), 3.7 (prove a supporto) e 3.11 (esagerazione). Il problema non era la mancata dichiarazione dell'IA. Era un prodotto che non somigliava a ciò che si vendeva.
Il dettaglio che i colleghi inglesi scoprono per ultimo riguarda l'AI Act. L'Europa guarda a dove l'output viene usato, non a dove ha sede chi lo produce. Un'analisi dello studio Baker Botts lo dice così: l'articolo 50 si applica anche a fornitori e deployer fuori dall'Unione quando il risultato è usato in Europa. Insight ADV Ltd è registrata in Inghilterra e Galles e lavora anche con clienti italiani. Il perimetro mi riguarda, e riguarda anche te, se sei a Londra e parli anche a un pubblico italiano.
Bobby, l'altro archetipo, ha uno studio di architettura a Salford. Mi racconta davanti a una pinta come hanno perso una gara importante. Avevano presentato render generati con l'IA, così curati da avere i piccioni sulle cornici, spacciandoli per edifici già realizzati dallo studio. Quando la commissione ha chiesto di visitarli, è finita lì. Una scena inventata per mostrare un meccanismo, ma costruita su un'idea semplice: l'immagine promette qualcosa che la realtà non mantiene.

Quando l'etichetta non basta
Nelle direzioni creative circola un equivoco: pensare che scrivere "generato con IA" dia una specie di immunità. Non la dà. Etichetta e pratica ingannevole sono due piani diversi.
L'etichetta è il cartellino sulla vetrina del salumiere: dice cos'è. Non rende buono quello che c'è dentro. Nel commento di uno studio legale londinese sul caso WiggyDog la lezione è netta: anche con un filmato dichiarato come generato, un annuncio non si salva se il prodotto reale non appare né si comporta come mostrato. La domanda non è se hai usato l'IA. È se l'annuncio, visto nel suo insieme, lascia un'impressione falsa.
Pensa a una crema antirughe pubblicizzata con una pelle di marmo generata, sotto cui compare "immagine IA". Sei a posto con la trasparenza sullo strumento. Non sei a posto con la promessa sul prodotto. E la seconda è quella che ti porta davanti a un'autorità.
Casi di brand: tre errori e due scelte
I grandi brand sono utili non perché abbiano ragione, ma perché sbagliano in pubblico.
Guess e Vogue (2025).
Nel numero di agosto 2025 Vogue ha pubblicato una pubblicità di Guess con una modella generata dall'IA, creata da Seraphinne Vallora, un'agenzia di Londra. In un angolo c'era una riga piccola: "Produced by Seraphinne Vallora on AI". Molti non l'hanno vista. È esplosa la polemica, e Vogue ha precisato che era pubblicità a pagamento, non editoriale. La dichiarazione c'era, ma non era chiara. L'articolo 50 chiede che sia chiara e distinguibile, e una riga che nessuno vede non lo è. Fonte: FashionNetwork.
Meta e l'etichetta che sbaglia (2024).
A maggio 2024 Meta ha iniziato ad applicare "Made with AI" anche a foto vere con ritocchi minori fatti con strumenti di IA. Il sistema leggeva indicatori nei metadati, tra cui C2PA e IPTC. Dopo le proteste dei fotografi, il 1° luglio 2024 l'etichetta è stata rinominata "AI info". Le etichette automatiche sbagliano, e i metadati che lasci in un file possono etichettare anche la tua fotografia vera. TechCrunch racconta la vicenda.
Air Canada (2024).
Già raccontata sopra. Il chatbot è parte del tuo sito, e quello che dice è tuo.
Dove (2024).
Nell'aprile 2024 Dove ha annunciato che non userà mai l'IA per rappresentare donne reali nelle sue pubblicità. Nella stessa campagna le immagini generate che mostrava erano etichettate come IA, secondo NBC News. Una regola pubblica diventa un patrimonio di marca. Un impegno però non è una conformità: Dove ha scelto un limite, non ha risolto il problema di chi non lo sceglie.
Coca-Cola.
Della versione generata di "Holidays Are Coming" ho scritto nell'articolo su come l'AI ha riscritto lo stock fotografico. Qui non la ripeto. Loro possono assorbire qualsiasi polemica. Una piccola impresa no.
La mia policy IA: la ricevuta
Ho scritto la policy IA di Insight ADV dopo aver pubblicato l'articolo sul catalogo infinito. Raccontare come lavori non basta: va messo per iscritto, con la propria firma. In questo articolo scrivevo che la trasparenza vera mostra le ricevute e diventa la strategia di marketing più potente. La policy è la ricevuta dell'IA.
Una contraddizione te la dichiaro subito. L'articolo sul catalogo infinito si intitola "perché ho smesso di pagarlo", e io ho ancora un abbonamento a Magnific, l'ex Freepik. Sta scritto nella policy. Nasconderlo mi farebbe sembrare un prestigiatore di provincia.

Ecco cosa dice, e come sta rispetto alla norma. Lo stato è la parte che conta, e non è tutto verde.
| Cosa dice la policy | Con cosa si confronta | Stato |
|---|---|---|
| Ogni testo passa da una revisione sostanziale, con responsabilità editoriale nominale | Art. 50(4): esenzione per revisione umana con responsabilità | Allineata. Da documentare con un registro delle revisioni |
| Le immagini generate sono illustrazioni; didascalia visibile sotto quelle che potrebbero passare per foto vere, nota in fondo all'articolo per le altre | Art. 50(4) e prima esposizione | Parziale. Le immagini generate nel corpo degli articoli che potrebbero somigliare a persone, oggetti o luoghi esistenti portano una didascalia visibile sul sito. Aperti: copertine, miniature dell'indice, anteprime social e newsletter |
| Dove compaio io, l'immagine è generata da una mia foto, con il mio consenso | Art. 50(4); consenso e art. 612-quater | Il consenso c'è. Manca l'etichetta sul file |
| I casi tipo, come Berto e Bobby, sono dichiarati come tali | Chiarezza verso chi legge | Allineata |
| Metadati di provenienza (C2PA) conservati | Art. 50(2), lato fornitore | Conservati. Non sostituiscono l'etichetta visibile |
| Stock solo da piattaforme ufficiali, licenza verificata, nessuna persona o marchio riconoscibile, mai per rappresentare clienti o recensioni | Pratiche commerciali e licenze | Allineata |
| Nessuna recensione, testimonianza o citazione generata; nessuna persona reale diversa da me senza consenso | Consumatori; art. 612-quater | Allineata |
| L'upscaling è dichiarato quando modifica in modo sostanziale | Linee guida: i ritocchi di standard editing sono esclusi dalla marcatura del fornitore | Da rivedere. La soglia "sostanziale" è mia, non della norma |
Non l'ho ancora mandata ai clienti. È il passaggio successivo: la policy sul sito è una dichiarazione, la mail al cliente è un accordo. Il fallimento dell'incipit non sta nella policy, sta qui.
I dossier ancora aperti li elenco, perché un elenco chiuso sarebbe falso: la linea esatta sull'upscaling, il flusso documentato dei testi, le copertine.
Checklist: otto controlli prima di consegnare
Passa questo filtro prima di consegnare un lavoro in cui è entrata l'IA. Non è burocrazia.
- Origine. Se non conosci la provenienza di un'immagine, trattala come generata. Zoom al 400%: pupille, mani, pattern che si ripetono, scale che finiscono nel nulla.
- Test del deepfake. L'immagine somiglia a una persona, un oggetto o un luogo che esiste o potrebbe esistere, e un lettore la prenderebbe per vera? Allora etichetta visibile.
- Prodotto. Mostra qualcosa che il cliente può comprare? Deve corrispondere a ciò che consegni, con o senza etichetta.
- Prima esposizione. Dove vede per la prima volta l'immagine il tuo pubblico: feed, newsletter, anteprima social, indice del blog? Lì deve esserci l'etichetta.
- Leggibilità. Si legge su uno schermo da 6 pollici con la luminosità al 50%? Se no, rifalla.
- Testo. L'ultimo passaggio è umano, con nome e data? Esiste un registro delle revisioni?
- Chatbot. L'avviso compare prima della prima risposta?
- Cliente e file. Hai scritto al cliente quali parti sono generate? I metadati C2PA arrivano intatti all'esportazione?
- Scrivi la tua policy IA in una pagina. Non serve perfetta: serve firmata.
- Mappa dove le tue immagini appaiono per la prima volta. È lì che serve l'etichetta.
- Inizia un registro delle revisioni dei testi: chi, cosa, quando.
La paura di dichiarare
Torno a quel martedì di ottobre, ai radiatori, al monitor e a una mano con sei dita. Il prezzo non l'ha chiesto nessuna legge. L'ho pagato in fiducia, perché non sapevo cosa stavo guardando.
La mia tesi regge: dichiarare l'IA non abbassa il valore del tuo lavoro. Chi ha paura di dichiararla ha quasi sempre paura di una domanda, che arriva sempre: e tu cosa hai fatto, esattamente? Se la risposta è "ho deciso io, ho verificato io, ne rispondo io", l'IA non toglie nulla. Se la risposta non c'è, il problema non è l'etichetta.
A Caserta il tema ha una legge. A Londra ha un'autorità che guarda il risultato. A Napoli e a Manchester, il cliente guarda negli occhi chi gli consegna il lavoro e vuole una cosa sola: sapere se può fidarsi.
Nell'articolo sulla trasparenza come potente strategia di marketing scrivevo: mostrami le ricevute. L'etichetta è una ricevuta in più. Costa quattro parole.
Se vuoi scrivere la tua policy IA e non sai da dove partire, scrivimi.
Domande frequenti
Cos'è un deepfake per l'AI Act e quando non devo etichettare un'immagine?
Per l'AI Act (articolo 3, punto 60) è un'immagine, un audio o un video generato o modificato dall'IA che somiglia a persone, oggetti, luoghi o eventi esistenti e che apparirebbe falsamente autentico a chi lo vede. I tre criteri valgono insieme e si valutano guardando il contesto e il pubblico a cui il contenuto è destinato. In linea di principio non scatta l'obbligo per un contenuto di pura fantasia, che nessun pubblico prenderebbe per vero. L'intenzione di ingannare non è richiesta: conta l'effetto sul pubblico.
Il C2PA basta per rispettare l'obbligo?
No. Il C2PA (Coalition for Content Provenance and Authenticity) è uno standard che registra nel file come è stato creato: è la marcatura tecnica del fornitore, leggibile dalle macchine. La Commissione europea chiarisce che non esaurisce il dovere di chi pubblica, perché l'etichetta deve essere comprensibile senza strumenti tecnici, al più tardi alla prima esposizione. Conserva comunque il tag nel file: serve come prova di provenienza.
Devo dichiarare i testi scritti con l'aiuto dell'IA?
Solo se il testo è pubblicato per informare il pubblico su questioni di interesse pubblico e non ha avuto una revisione umana o un controllo editoriale con una persona responsabile. Secondo la sintesi di uno studio legale sulle linee guida finali, sono fuori la narrativa e le descrizioni di prodotto. La revisione deve essere sostanziale e fatta da chi ha le competenze: la correzione ortografica non basta, e una modifica sostanziale dell'IA dopo la revisione umana toglie l'esenzione.
Quanto rischia una PMI e come si mette in regola?
Le sanzioni per le violazioni degli obblighi di trasparenza arrivano fino a 15 milioni di euro o al 3% del fatturato mondiale, con una proporzionalità prevista per le piccole e medie imprese. Dalla vigilanza sono incaricate soprattutto le autorità nazionali: in Italia la legge 132/2025 ha designato AgID e ACN. Mettersi in regola costa soprattutto tempo: mappare dove usi l'IA, etichettare ciò che somiglia a reale, scrivere una policy, tenere un registro delle revisioni dei testi. Non ho trovato sanzioni italiane già applicate a un'agenzia.
Come deve essere l'etichetta su smartphone?
Riconoscibile senza dover cliccare, leggibile e presente alla prima esposizione, quindi anche sulle anteprime in cui il pubblico vede l'immagine per la prima volta. Non può stare in menu o nei termini e condizioni. Un criterio pratico che uso io: deve leggersi su uno schermo da 6 pollici con la luminosità al 50%.
Se la mia azienda ha sede nel Regno Unito, l'AI Act mi riguarda?
L'AI Act guarda a dove l'output viene usato: se i tuoi contenuti raggiungono persone nell'Unione europea, secondo la Commissione e gli studi legali ti riguarda, anche se hai sede fuori. Nel Regno Unito non esiste un obbligo di dichiarare l'uso dell'IA, ma il codice pubblicitario del CAP vale per tutti i contenuti: l'annuncio non deve ingannare, con o senza etichetta, come mostra il caso WiggyDog.
Quali strumenti uso per etichettare e documentare?
Il Codice di condotta della Commissione europea sulla trasparenza dei contenuti generati dall'IA, che è volontario, e le tre icone UE che la Commissione ha finalizzato. Poi il C2PA conservato nell'esportazione dei file, una policy IA pubblicata, un registro delle revisioni dei testi e una mail al cliente che spieghi quali parti sono generate. Verifica sempre le versioni aggiornate sul sito della Commissione.
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